Circolare 11

Obblighi del Personale Docente

Al personale docente

 

Oggetto: Obblighi del Personale Docente

Al fine di favorire una serena e consapevole realizzazione del compito educativo come professionisti dell’istruzione e come membri della Pubblica Amministrazione, si ricorda a tutti i docenti che:

  1. la compilazione del Registro Elettronico è un atto amministrativo ufficiale, che va effettuato in aula durante l’ora di lezione: eventuali modifiche o correzioni successive sono illeggittime. Nei casi previsti dalla legge, il docente è soggetto alle sanzioni penali previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale.
  2. Come previsto dall’Art. 508 del D. Lgs. 297/1994, al personale docente non è consentito impartire lezioni private a studenti del proprio istituto. Coloro che impartiscono lezioni private sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico il nome degli alunni e la loro provenienza. Nessuno studente può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
  3. Le circolari del Dirigente richiamano le regole di comportamento o forniscono informazioni utili al corretto svolgimento della vita scolastica: vanno perciò lette con attenzione. Al coordinatore di classe è demandato il compito di verificare che la classe sia a conoscenza delle circolari più importanti, se è necessario anche attraverso la lettura diretta.
  4. Il docente deve trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per garantire l’accoglienza e la sorveglianza degli studenti, e deve essere l’ultimo ad uscire dall’aula alla fine della mattinata.
  5. Ai sensi dell’art. 508 del D. Lgs. 297/1994 e dell’art. 53 del D. lgs. 165/2001, chi si trovasse nelle condizioni di legge previste, relativamente allo svolgimento di libere professioni o incarichi presso Enti o Amministrazioni, è tenuto a chiederne autorizzazione scritta, entro 15 giorni, compilando l’apposito modulo disponibile nel Drive Condiviso ed inviandolo a pdtd04000d@istruzione.it.
  6. Ai sensi della L. 584/1975 e ss.mm.ii., tutti i docenti sono funzionari incaricati dell’accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo.
  7. I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti, e non solo di quelli delle proprie classi, per quanto riguarda l’incolumità ed il rispetto del Regolamento di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Merici